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Circolare 386

Circolare n.386 DIRETTIVA VIGILANZA DEGLI ALUNNI. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI PERSONALE DOCENTI E ATA

Circolare n.386 DIRETTIVA VIGILANZA DEGLI ALUNNI. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI PERSONALE DOCENTI E ATA.

Prot.n. 3679/VII  

AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA

AL DSGA

AGLI STUDENTI

AI GENITORI

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL 2019-2021;

EMANA

la seguente DIRETTIVA sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza degli studenti:

  1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
  2. dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula;
  3. durante i cambi di turno tra i docenti;
  4. durante l’intervallo/ricreazione;
  5. durante il tragitto aula – uscita dall’edificio al termine delle lezioni;
  6. durante il tragitto aula-palestra e viceversa;
  7. durante le attività laboratoriali;
  8. durante le visite guidate/viaggi d’istruzione;
  9. con disabilità.

Si allega documento corredato dai riferimenti normativi specifici.

  1. Vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio in capo agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l’art. 44, c. 7 del CCNL Scuola 2019-2021 che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli studenti medesimi.

La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell’art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

Dispone l’art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli studenti della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Gli alunni potranno usufruire dei servizi igienici a partire dalle ore 9:00 alle ore 13:30, in particolare durante i cambi dell’ora e gli intervalli.

Il docente che durante l’espletamento dell’attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (Allegato A – CCNL 2019-2021).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.

  1. Vigilanza dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula

Al fine di regolamentare l’ingresso degli studenti nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso l’ingresso dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli studenti.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli studenti nei rispettivi piani di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule (Allegato A – DECLARATORIA DELLE AREE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ATA – SETTORE SCUOLA- CCNL 2019-2021).

– I collaboratori scolastici presteranno attenzione al corretto comportamento da parte degli alunni nel momento dell’ingresso nell’edificio e al rispetto del percorso da seguire per il raggiungimento della propria aula.

– Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli studenti, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.

  1. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei pressi delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l’affidamento della sorveglianza sugli studenti da parte del docente, vigilerà sugli studenti finché non sarà giunto l’insegnante in servizio nell’ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli studenti dandone, nel contempo, avviso all’Ufficio di Vice Presidenza.

  1. Vigilanza durante l’intervallo/ricreazione (09.55 – 10.05 e 11.55 – 12.05 nei giorni Lunedì~Mercoledì~Venerdì) (09.45 – 09.55 e 11.45 – 11.55 nei giorni Martedì~Giovedì)

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli studenti durante l’intervallo/ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata nelle aree interne e/o esterne destinate all’intervallo/ricreazione e sarà a carico dei docenti secondo il loro orario di servizio. Si precisa che i cambi dell’ora avvengono, indipendentemente dagli intervalli. Gli alunni non sono autorizzati a salire e scendere le scale durante la ricreazione.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

  1. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall’edificio al termine delle lezioni

Al fine di regolamentare l’uscita degli studenti dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso la porta di uscita dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli studenti nei rispettivi piani di servizio.

  1. Vigilanza durante il tragitto aula – palestra e viceversa

Durante il tragitto aula – palestra e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente di Scienze motorie ed eventualmente al/ai docente/i di classe.

  1. Vigilanza durante le attività laboratoriali negli ambienti di apprendimento.

L’uso degli ambienti di apprendimento deve rispettare le apposite norme di comportamento e vigilanza della cui osservanza sono responsabili i docenti di classe. In particolare, durante le attività che prevedono l’utilizzo delle aule laboratoriali, il/i docente/i dovrà/anno garantire la supervisione degli alunni durante il loro utilizzo e accertarsi che non vengano consumati cibi o bevande.

Non è consentito l’accesso agli ambienti di apprendimento laboratoriali senza la presenza di un docente, salvo in caso di esplicita autorizzazione.

  1. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d’istruzione

La vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici studenti (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più studenti con disabilità, in base alla gravità dell’handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due studenti con disabilità.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli studenti, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

  1. Vigilanza sugli alunni con disabilità

La vigilanza sugli alunni con disabilità deve essere sempre assicurata dal docente di classe e/o di sostegno, dall’educatore ad personam/OSS o ed eventualmente coadiuvati, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. Si ricorda che al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, il collaboratore scolastico presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell’accesso dalle Aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale (Allegato A- DECLARATORIA DELLE AREE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ATA – SETTORE SCUOLA – CCNL 2019-2021).

Certa di una Vostra fattiva e preziosa collaborazione, si ringrazia e si porgono Cordiali Saluti.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to prof.ssa Pasqualina Pierro

Firma sostituita dall’indicazione a stampa del soggetto responsabile, ai  sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. 39/93

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